Certificazione UNI-LC Studio di dott.ssa Lara Comai

LC Studio di dott.ssa Lara Comai

Certificazione UNI

La dott.ssa Lara Comai è iscritta nel
Registro dei Tributaristi Certificati
con accreditamento Accredia

a norma UNI 11511:2020 al n. 215
dell'elenco gestito da FAC Certifica Srl
(Federazione delle Associazioni per la Certificazione)



Qualità e formazione per le nuove professioni. Una via per la ripresa economica

Le norme UNI sono “soluzioni”: sono documenti che definiscono lo “stato dell’arte” di prodotti, processi, servizi e prestazioni professionali, specificano cioè “come fare bene le cose” garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe. Sono documenti elaborati consensualmente dai rappresentanti di tutte le parti interessate mediante un processo di autoregolamentazione e – pur essendo di applicazione volontaria – forniscono agli operatori riferimenti certi con una chiara rilevanza contrattuale.
Preso atto dell’utilità di una disciplina tecnica che faciliti il riconoscimento delle professioni non organizzate in ordini o collegi, le norme sviluppate nell’ambito della Commissione UNI “Attività professionali non regolamentate” sono uno strumento che definisce uno status giuridico standard, sia a tutela della competenza degli operatori (professionalità), sia soprattutto a tutela e garanzia del consumatore – utente (qualità della prestazione).
In un Paese che muore di regole (numerose, farraginose, contraddittorie, corporative), la legge n. 4 del 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” ha finalmente affrontato il problema della disciplina delle attività (intellettuali e manuali, ma sempre con un alto contenuto di conoscenza) che interessano (secondo il Censis) più di 3,5 milioni di lavoratori che esercitano professioni non organizzate in ordini o collegi e che hanno un grande impatto sulla competitività del Paese e sulla sicurezza e qualità della vita di tutti noi. Sono diverse centinaia le professioni non riconosciute in Italia (il CEN le raggruppa in 7 categorie: arti, scienze e tecniche; comunicazione d’impresa; medicina non convenzionale; servizi al’’impresa; sanitario; cura psichica; altre attività).
Una grande variabilità. Per tutti però si può applicare il medesimo modello di definizione dei requisiti, delle competenze, delle modalità di esercizio dell’attività, delle modalità di comunicazione verso l’utente, dell’obbligo dell’aggiornamento e della formazione continua e infine della certificazione da parte di un ente terzo accreditato. Per molte, si può ragionevolmente immaginare che il “riconoscimento” possa passare da un modello di autoregolamentazione volontaria (che non deve però costituire un sistema di autoreferenzialità, bensì una libera iniziativa del mercato) che sulla riscontrata necessità di chi fornisce i servizi e di chinne usufruisce i benefici, disponga i riferimenti per la valutazione della conformità e del confronto (la normazione) e per il monitoraggio e il controllo (la certificazione).

La certificazione delle figure professionali è uno strumento primario alla base di processi di costruzione e assicurazione della qualità

La certificazione delle figure professionali (certificazione delle competenze) è uno strumento primario alla base dei processi di costruzione e assicurazione della qualità ed è essenziale per i processi in cui la componente umana svolge un ruolo critico ai fini del raggiungimento di risultati “credibili”. Il valore aggiunto della certificazione rispetto ad altre forme di attestazione si misura attraverso lo strumento delle verifiche.
Queste, effettuate da un ente certificatore di terza parte indipendente e, quindi, a tutela del cliente, sono finalizzate alla valutazione dei prerequisiti del candidato, alla sorveglianza periodica e al rinnovo del certificato del professionista. I professionisti certificati hanno compreso che la competenza non si ottiene solo attraverso un titolo di studio o l’appartenenza ad associazioni, albi, ordini ed elenchi professionali, benché ciascuna di queste strutture sia in grado di fornire delle attività di formazione e aggiornamento professionale.
Diverso è infatti il percorso professionale che la persona compie attraverso una struttura esterna di terza parte indipendente (organismo di certificazione accreditato). Al termine, al professionista meritevole viene rilasciato un certificato imparziale, il cui ottenimento non è subordinato alla posizione politica o sociale del candidato, ma ai requisiti e alle capacità professionali della persona che si mette in gioco. Infatti, la competenza, dal punto di vista della norma, è intesa come abilità di mettere a frutto le conoscenze e le capacità per svolgere un determinato ruolo. Le capacità di un individuo sono una caratteristica specifica di ogni persona che abbia acquisito conoscenze idonee.
Attraverso il percorso formativo e di addestramento, in funzione delle sue capacità, la persona sviluppa le abilità per svolgere un determinato ruolo. L’esperienza acquisita nel corso degli anni permette di perfezionare le competenze ed aumentare la professionalità dell’individuo. Si percepisce, quindi, l’importanza dell’aggiornamento professionale continuo. Il sistema europeo di accreditamento viene armonizzato da EA e si confronta a livello mondiale nell’ambito di IAF e ILAC.
L’appartenenza di un ente di accreditamento a questi network internazionali garantisce, a tutti i soggetti che hanno ottenuto attestazioni di conformità dagli organismi accreditati, che tale attestazione sia riconosciuta e accettata anche in altri Paesi, in forza degli Accordi di mutuo riconoscimento che legano gli appartenenti a EA, IAF e ILAC.

Occorre favorire un innalzamento del livello qualitativo medio dei servizi professionali

Fare trasparenza per definire un quadro disciplinare semplice e adeguato

La funzione della norma tecnica, nello specifico campo delle professioni, è quello di “definire in modo chiaro, univoco, misurabile” i requisiti e le caratteristiche (conoscenza, abilità, competenza, aggiornamento) che un professionista deve avere e garantire di mantenere per poter svolgere bene il proprio lavoro.
Una funzione per distinguere – sulla base dello standard della norma – l’offerta del professionista esperto e qualificato, a tutela sia della sua professionalità e riconoscibilità, ma soprattutto a garanzia e tutela dell’utente consumatore per l’utilità ed il vantaggio che da tale professionalità potrà ricavare. Per questo la consensualità, assieme alla democraticità e alla trasparenza, costituiscono i principi cardine e imprescindibili su cui si basa tutta la normazione tecnica.

Normazione e qualità: una legge aperta al mercato delle professioni

  • Il professionista: l’imprenditore
    È colui che, esercitando una professione non organizzata in un ordine o in un collegio, svolge una attività economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi, esercitata abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
  • Le associazioni: coagulazione della conoscenza
    Non hanno vincoli di rappresentanza in esclusiva, devono promuovere la formazione dei loro iscritti, i criteri deontologici e concorrere alla formazione della normativa. Possono rilasciare una attestazione. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
    a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
    b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
    c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione; alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4;
    e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
    f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
  • Le forme aggregative: il nuovo soggetto esponenziale
    Hanno funzione di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
    CNA Professioni si è costituita proprio per rispondere a questa esigenza di essere l’ente esponenziale di rappresentanza, ma anche una sede di dibattito culturale e scientifico dove associazioni professionali che operano in diversi campi possono scambiare conoscenze e collaborare in un’ottica interdisciplinare.
  • UNI: il normatore
    Le associazioni professionali e le forme aggregative collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.
  • Accredia: la certificazione di qualità
    Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
  • Il Ministero dello Sviluppo economico: garante del processo
    L’elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti è pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico nel proprio sito internet.
    Diagramma42013